ANNULLATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO

2025-04-18 17:51

avv. antonio pilichi

DIRITTO TRIBUTARIO, "annullato avviso di liquidazione",

ANNULLATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO

AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO

Annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio un avviso di liquidazione della tassa di registro di un'ordinanza di assegnazione perchè privo della indicazione dell'ufficio emittente e relativo a giudizio esente per motivi di valore.

 

 

 

 

Lo studio ha impugnato un avviso di liquidazione della tassa di registro relativo ad una ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma relativa a due procedimenti esecutivi riuniti, entrambi fondati su sentenze del Giudice di Pace emesse in giudizio  di valore inferiore ad  € 1033,00.

A motivo del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia di I grado di Roma veniva eccepita la nullità dell'avviso di liquidazione in quanto privo sia della allegazione dell'atto giudiziario tassato che di qualsiasi indicazione dell'ufficio emittente. Veniva altresì eccepita l'esenzione dell'atto dall'applicazione dellla tassa di registro per motivi di valore 

A seguito del rigetto del ricorso e di contestuale condanna alle spese del contribuente veniva proposto appello all'esito del quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n.2512/2025 del 15.04.2025, in accoglimento di entrambi i motivi di impugnazione, ha disposto per l'annullamento dell'avviso di liquidazione.

Nell'occasione sono stati quindi ribaditi i seguenti principi invocati a sostegno dell'impugnazione:

1) L'avviso di liquidazione privo di allegazione dell'atto tassato, deve contenere i requisiti minimi motivazionali essenziali quali appunto l'indicazione del Foro emanante, anche se il contribuente sia stato parte del procedimento.

2) Sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della circolare della Agenzia delle Entrate n.30/E del 20.07.2022 sono esclusi dal pagamento della tassa di registro tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore ad € 1033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato. 

 

 

sentenza-cgt-ii-rm-2512-2025.pdf

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